Divieto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (Oloturia)”

dic 23, 2022

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri e, in particolare, il Capo VII – Piani di gestione – articoli 18 e 19;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.847/96, (CE) n.2371/2002, (CE) n.811/2004, (CE) n.768/2005, (CE) n.2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n.388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l’articolo 102;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacità della flotta tra gli altri, l’utilizzo degli attrezzi da pesca;

VISTO il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” e, in particolare, l’articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

VISTO il decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 (G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022) recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri” con il quale il “Ministero delle Politiche agricole” ha assunto la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del D.P.C.M. n. 25 del 08/02/2019”; 

VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generale sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2022 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017, e registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2022 prot. n. 343775 recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2021 prot. n. 681269 con il quale è stata vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo ovvero lo sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie) fino al 31 dicembre 2022;

VISTO l’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al quale la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l’Amministrazione può, con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

CONSIDERATO che, in particolare, il prelievo delle Oloturie (risorse destinate prevalentemente al consumo in mercati extracomunitari) ha assunto sempre maggiore dimensione tanto da richiedere la valutazione dell’applicazione del principio di precauzione fissato dal citato articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

TENUTO CONTO che l’Istituto ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale di Roma - negli anni precedenti, e in particolare con parere del 18 ottobre 2019, ha rilevato il ruolo ecologico delle oloturie evidenziando che un’eventuale autorizzazione allo sfruttamento delle oloturie potrebbe portare ad un impatto severo in aree riconosciute come ecologicamente di grande pregio (“strutturanti dell’habitat”), con effetti negativi sulla biodiversità ed i servizi eco sistemici, ivi inclusi gli equilibri che sostengono la produttività delle specie commerciali;

CONSIDERATO che è in fase di conclusione uno studio scientifico da parte del CREA, finalizzato alla valutazione dello stato della risorsa, del potenziale commerciale e dell’eventuale conferma delle conseguenze sull’ecosistema marino derivanti da una autorizzazione alla pesca, detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (oloturia);

RILEVATO il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini della conservazione dell’ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi che importa l’applicazione del principio di precauzione;

RITENUTA pertanto la necessità di prorogare il divieto della pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2023, in attuazione del principio di precauzione e nelle more dell’emanazione di provvedimenti strutturali in materia;

SENTITO il tavolo informale Pesca e Acquacoltura in data 16 dicembre 2022;

1. Dalla data del 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, è fatto divieto di pescare (catture bersaglio o accessorie), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie).

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all’albo delle Capitanerie di porto ed è efficace dal giorno stesso della pubblicazione sul sito internet

www.politicheagricole.it. 

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10 apr, 2024
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